PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1746-undevicies del Governo, in materia di Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato inoltre che, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, viene altresì in rilievo la materia della protezione civile, attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            considerato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca, limitatamente all'anno 2008, una disponibilità inferiore a quella necessaria a coprire integralmente gli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge;

            rilevata la necessità di rideterminare nella misura di 60.000 euro per l'anno 2008 l'entità del contributo di cui all'articolo 2, comma 1;

 

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Articolo 2.
(Contributo ordinario al Club alpino italiano).

        1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano è incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
        2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare esplicitamente la normativa vigente in materia di contributo ordinario per il Club alpino italiano.

        
 

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